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Normative

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha lo scopo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, sia materiali sia immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.


A chi si rivolge?

Tutte le imprese con sede in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.


Quali sono i vantaggi del credito d’imposta?

Il Credito d’imposta mette a disposizione dei crediti per le imprese che lo richiedono.

Le condizioni per riceverli sono differenti a seconda che si tratti di beni strumentali materiali o immateriali.


Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

Crediti disponibili dal 2023 al 2025:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti che si effettueranno fino al 30 giugno 2026 a patto che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.


Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0

  • 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti che si effettueranno fino al 30 giugno dell’anno successivo a patto che entro il 31 dicembre dell’anno in corso, l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dell’acconto di almeno il 20 % del costo di acquisizione.

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Normative

Con la conversione del DL Milleproroghe, la soglia di 1.000 euro è rinviata al 1° gennaio 2023.

Nuova soglia dei contanti: da quando?

Dal 1° gennaio 2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

A prevederlo è il Ddl. di conversione del DL 228/2021 (“Milleproroghe”), nel testo predisposto dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea, su cui oggi la Camera voterà la questione di fiducia, che interviene sull’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007.

In base a questa disposizione, infatti, “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”. La modifica inserita nel Ddl. di cui si è detto sostituisce, ora, le parole “31 dicembre 2021” con “31 dicembre 2022” e le parole “1° gennaio 2022” con “1° gennaio 2023”.

Quando vale la nuova soglia dei contanti?

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati (per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Milleproroghe”, dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro.

Si ricorda, infatti, che, in materia, in assenza di differenti indicazioni normative (cfr., in particolare, l’art. 69 comma 1 primo periodo del DLgs. 231/2007), le violazioni sono assoggettate alla legge del tempo del loro verificarsi, ex art. 1 della L. 689/81 (cfr., tra le altre, Cass. n. 1693/2007).
Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

L’improvvisa marcia indietro rispetto ai limiti all’utilizzo del contante, peraltro, è, al momento, priva di coordinamento con le indicazioni fornite in ordine ai minimi edittali.

Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla progressiva riduzione sopra ricordata, infatti, si è stabilito che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del DLgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito). Questa norma non risulta (ancora) modificata.


Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022, quindi, nonostante la soglia sia stata riportata a 2.000 euro, appare operativo il minimo edittale di 1.000 euro.


Restano immutate tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante. È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).

Soglia dei contanti: cosa cambia per turisti e professionisti?

turisti stranieri (anche appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

Si ricorda, infine, che i limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del DLgs. 231/2007.

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Normative
Scopri come usufruire del Credito d’imposta previsto dal Piano di Transizione 4.0.

Il Piano di Transizione è una misura unica, differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei beni che vengono acquistati.

Qui di seguito i tetti e le aliquote destinati a ciascuna categoria di beni:

– Beni Materiali e Immateriali: per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali materiali (ex super ammortamento) è previsto un incremento dal 6% al 10% per tutti, solo per l’anno 2021; per quanto riguarda i beni immateriali non 4.0, abbiamo una maggiorazione al 10% per gli investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022.

– Beni Materiali 4.0: per quanto riguarda le spese inferiori a 2.5 milioni di euro è stata definita una nuova aliquota al 50%, per gli acquisti effettuati entro il 2021, e al 40% per quelli effettuati nel 2022.

– Beni Immateriali 4.0: per gli acquisti di beni immateriali superiori a 700 mila euro fino ad un massimo di 1 milione di euro, parliamo di un incremento dal 15% al 20%.

Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è stata ridotta a 3 anni (anziché 5 anni, come in precedenza).

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